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Benefici fiscali

L’attuale normativa prevede benefici fiscali sia a fronte delle spese sostenute per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali vincolati, sia per erogazioni liberali effettuate a favore di enti pubblici od altri soggetti senza fini di lucro per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per iniziative relative ai beni culturali.

Il riconoscimento di agevolazioni fiscali ai proprietari dei beni di interesse costituisce dunque un forte strumento a sostegno della conservazione di tali beni.

Si segnalano i principali casi previsti sottolineando che le norme di seguito richiamate possono subire variazioni nella dinamica della normativa tributaria, da verificare anno per anno.

  • Imposte sui redditi

In relazione alle modalità di determinazione del reddito degli immobili storici, i proprietari godono di una particolare agevolazione introdotta dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui “In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.

La disposizione agevolativa richiamata non è applicabile quando l’immobile di interesse storico-artistico sia concesso in locazione per un uso diverso da quello abitativo.

Le persone fisiche – obbligate alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate – possono operare una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese sostenute per le suddette attività, nella misura effettivamente rimasta a carico (articolo 15, lettera g del Testo Unico dell'Imposta di Registro). Qualora le spese per la manutenzione, protezione o restauro non siano obbligatorie per legge, la necessità di sostenerle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo accertamento della congruità effettuato d’intesa con il competente Ufficio del Territorio. Al riguardo è opportuno precisare che la detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.

L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 ha introdotto la facoltà – per le persone fisiche – di operare la detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota (36%) delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi indicati dalla medesima disposizione. Detta detrazione compete a tutti i proprietari e relativamente a tutti gli immobili, purché residenziali. La detrazione di cui all’articolo 15 del Testo Unico dell'Imposta di Registro è cumulabile con quella del 36% di cui alla legge n. 449 del 1997, ma in tal caso è ridotta al 50% (quindi la percentuale massima detraibile è del 45,5%).

Relativamente agli enti commerciali occorre richiamare quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con risoluzione n. 147 del 1° luglio 2003.

  • Imposta di registro

Relativamente a tale imposta sono previste agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni vincolati; in particolare, l’articolo 1 della tariffa parte prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro prevede l’aliquota del 3%, purché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. Al riguardo occorre ricordare che la nota II all’articolo 1 introduce – al fine della fruizione dell’aliquota agevolata – diversi obblighi a carico della parte acquirente.

  • Imposte di successione e donazione

A partire dal 25 ottobre 2001, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa. Allo stato, trova applicazione il disposto del comma 2 del citato articolo; per la parte di valore dei beni immobili che supera la quota esente, quindi, si applica l’aliquota del 3 % prevista dall’articolo 1 della tariffa parte prima.

  • Imposta comunale sugli immobili

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

“Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della L. 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, …, è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504”.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 i comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

Gli stessi principi valgono (art. 15, c. 1, lettera h; art. 100, c. 2, lettera f) per le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, di fondazioni, per “l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro” di beni culturali, nonché per l’organizzazione di “mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fini necessari”, anche con scopi “didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali”, previa convenzione tra soggetto erogatore e soggetto beneficiario. Le mostre e le ricerche dovranno essere autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - con parere favorevole del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali -, il quale dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Dai redditi di impresa possono essere inoltre dedotte le erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, per lo “svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente (…) i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni” e “determina (…) le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario” nell’ambito del tetto complessivo (art. 100, c. 2, lettera m). Il decreto di riferimento è il D.M. 3 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002).


last modified 2008-11-12 17:42